Congresso 09-06-2018

Avvicendamento del Presidente

Elezione nuovo presidente
Durante il Congresso si è avuta la riconferma della Vicepresidente Mara Cadonici (in Anmic dal 2009) e l'avvicendamento del Presidente, da Pietro Schiatti a Gabriele Cuzzocrea.
ATTO COSTITUTIVO
 
COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI SOCIALI
 
Art. 1. (Configurazione giuridica)
L’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, già provvista di  personalità giuridica pubblica conferita con legge 23 aprile 1965, n.  458, successivamente trasformata in ente morale con personalità  giuridica di diritto privato per effetto del decreto del Presidente  della Repubblica 23 dicembre 1978, è formata dai mutilati ed invalidi  civili che, trovandosi nelle condizioni previste dal successivo art. 5,  ad essa liberamente si associano.
L’Associazione ha sede centrale in Roma.
 
Art. 2. (Struttura organizzativa)
1. L’Associazione è un’organizzazione unitaria a carattere nazionale e  si articola in Sezioni regionali con sedi nei capoluoghi di Regione,  Sezioni provinciali con sedi nei capoluoghi di Provincia, in Sezioni  comunali e intercomunali e in Delegazioni comunali. Ove necessario,  possono essere istituite anche sedi interprovinciali.
 
Art. 3. (Funzioni di rappresentanza e tutela)
1. L’Associazione esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela  degli interessi morali e materiali dei mutilati e invalidi civili, ad  essa conferite con legge 23 aprile 1965, n. 458, e confermate con  decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1979.
 
Art. 4. (Scopi sociali)
L’Associazione opera senza fini di lucro per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. In particolare:
a) rappresenta e tutela gli interessi morali ed economici dei  mutilati e inva­lidi civili presso le pubbliche amministrazioni e presso  gli enti ed istituti che hanno per scopo l’educazione, il lavoro e  l’assistenza dei minorati predetti;
b) provvede all’assistenza morale e promuove quella materiale dei  medesi­ mi, curando la loro elevazione spirituale e culturale e  sollecitando tutte le iniziative di protezione sociale intese al loro  inserimento nella vita produttiva della Nazione;
e) collabora con gli enti e le istituzioni pubbliche e private in  ordine all’assistenza economica, all’assistenza sanitaria,  all’orientamento, alla forma­ zione, alla qualificazione e  riqualificazione professionale della categoria;
d) promuove iniziative per assicurare il diritto al lavoro di  mutilati e invalidi civili in attuazione delle norme sul collocamento  obbligatorio e vigila sulla loro osservanza;
e) provvede, nell’ambito delle norme vigenti, alla protezione sociale  degli invalidi collocati al lavoro intervenendo, ogni qualvolta  necessiti, per assicurare, singolarmente e collettivamente, condizioni  di attività che siano conformi alle esigenze particolari degli  interessati in conseguenza delle subite minorazioni e promuove la  costituzione di gruppi aziendali;
f) collabora con le istituzioni e con gli enti pubblici e privati per  lo studio dei problemi che comunque interessino la categoria e promuove  intese con le altre istituzioni e sodalizi che esplicano attività  qualificate nel settore;
g) assume rilevazioni e indagini a carattere sociale, svolge attività  di ricerca nelle materie di sua attribuzione, provvede con ogni mezzo  possibile all’attività di divulgazione e di informazione nella materia  riguardante l’invalidità civile, promuove e organizza convegni di studi e  corsi di for­ mazione, riqualificazione, specializzazione e  perfezionamento degli inva­ lidi civili, anche attraverso propri  istituti di formazione costituiti o da costituire;
h) promuove forme di intervento in favore dei cittadini divenuti invalidi non per causa di lavoro, di guerra o per servizio;
i) opera nelle attività gestite in regime di convenzione con Regioni,  Province, Comuni e soggetti privati nei campi del trasporto,  dell’assisten­ za domiciliare, della formazione professionale, delle  case protette, dello sport e del tempo libero, allo scopo di sostenere  la persona invalida in ogni aspetto della vita;
l) può partecipare a forme federative con Associazioni di altre categorie di invalidi;
m) può aderire ad organizzazioni internazionali che abbiano per scopo la promozione sociale e culturale degli invalidi;
n) può costituire fondazioni, nel rispetto delle norme sull’assistenza sociale;
o) può istituire cooperative sociali o aderire a quelle istituite;
p) può svolgere ogni altra attività di carattere assistenziale,  patrimoniale, economico e culturale ritenuta necessaria per il  perseguimento degli scopi sopra indicati.
STATUTO
 
STATUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI
(Approvato dal Congresso nazionale del 30 giugno 2001, modificato dal  Congresso nazionale straordinario dell’8 giugno 2004 e dal Congresso  nazionale del 15, 16 e 17 settembre 2011)
TITOLO I
COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI SOCIALI
Art. 1.
(Configurazione giuridica)
L’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (A.N.M.I.C.), già  provvista di personalità pubblica conferita con legge 23 aprile 1965,  n. 458, è Ente morale con personalità giuridica di diritto privato, ai  sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978.
La A.N.M.I.C., unitamente alle sue articolazioni provinciali, è  Associazione di promozione sociale, ai sensi e per gli effetti della  legge n. 383 del 7 dicembre 2000.
L’Associazione è formata dai mutilati ed invalidi civili che,  trovandosi nelle condizioni previste dal successivo art. 5, alla stessa  liberamente si associano. La stessa ha sede centrale in Roma.
Art. 2.
(Struttura organizzativa)
1. L’Associazione è un’organizzazione unitaria a carattere nazionale e  si articola in Sezioni regionali con sedi nei capoluoghi di Regione,  Sezioni provinciali con sedi nei capoluoghi di Provincia, in Sezioni  comunali e intercomunali e in Delegazioni comunali. Ove necessario,  possono essere istituite anche sedi interprovinciali.
Art. 3
(Funzioni di rappresentanza e tutela)
1. L’Associazione esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela  degli interessi morali e materiali dei mutilati e invalidi civili, ad  essa conferite con legge 23 aprile 1965, n. 458, e confermate con  decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1979.
Art. 4
(Scopi sociali)
L’Associazione opera senza fini di lucro per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
In particolare :
a)     rappresenta e tutela gli interessi morali ed economici dei  mutilati e invalidi civili presso le pubbliche amministrazioni e presso  gli enti ed istituti che hanno per scopo l’educazione, il lavoro e  l’assistenza dei minorati predetti;
b)     provvede all’assistenza morale e promuove quella materiale dei  medesimi, curando la loro elevazione spirituale e culturale e  sollecitando tutte le iniziative di protezione sociale intese al loro  inserimento nella vita produttiva della Nazione;
c)     collabora con gli enti e le istituzioni pubbliche e private in  ordine all’assistenza economica, all’assistenza sanitaria,  all’orientamento, alla formazione, alla qualificazione e  riqualificazione professionale della categoria;
d)     promuove iniziative per assicurare il diritto al lavoro di  mutilati e invalidi civili in attuazione delle norme sul collocamento  obbligatorio e vigila sulla loro osservanza;
e)     provvede, nell’ambito delle norme vigenti, alla protezione  sociale degli invalidi collocati al lavoro intervenendo, ogni qualvolta  necessiti, per assicurare, singolarmente e collettivamente, condizioni  di attività che siano conformi alle esigenze particolari degli  interessati in conseguenza delle subite minorazione e promuove la  costituzione di gruppi aziendali;
f)     collabora con le istituzioni e con gli enti pubblici e privati  per lo studio dei problemi che comunque interessino la categoria e  promuove intese con le altre istituzioni e sodalizi che esplicano  attività qualificate nel settore;
g)     assume rilevazioni e indagini a carattere sociale, svolge  attività di ricerca nelle materie di sua attribuzione, provvede con ogni  mezzo possibile all’attività di divulgazione e di informazione nella  materia riguardante l’invalidità civile, promuove e organizza convegni  di studi e corsi di formazione,riqualificazione, specializzazione e  perfezionamento degli invalidi civili, anche attraverso propri istituti  di formazione costituiti o da costituire;
h)    promuove forme di intervento in favore dei cittadini divenuti invalidi non per causa di lavoro, di guerra o per servizio;
i)      opera nelle attività gestite in regime di convenzione con  Regioni, Province, Comuni e soggetti privati nei campi del trasporto,  dell’assistenza domiciliare, della formazione professionale, delle case  protette, dello sport e del tempo libero, allo scopo di sostenere la  persona invalida in ogni aspetto della vita;
l)      può partecipare a forme federative con Associazioni di altre categorie di invalidi;
m)   può aderire ad organizzazione internazionali che abbiano per scopo la promozione sociale e culturale degli invalidi;
n)    può costituire fondazioni, nel rispetto delle norme sull’assistenza sociale;
o)    può istituire cooperative sociali o aderire a quelle istituite;
p)  può svolgere,  anche indirettamente e nelle forme deliberate dal  Comitato centrale, ogni altra attività di carattere assistenziale,  patrimoniale, economica e culturale ritenuta necessaria per il  perseguimento degli scopi sopra indicati.
TITOLO II
DEI SOCI
Art. 5
(Categorie di soci)
L’Associazione è composta da soci effettivi, soci onorari, soci sostenitori e soci simpatizzanti.
Possono essere ammessi come soci effettivi:
a)       i mutilati e invalidi civili maggiorenni che abbiano  ottenuto il formale riconoscimento di invalidità civile da parte della  competente commissione sanitaria;
b)       i soggetti maggiorenni che, pur non avendo ottenuto detto  riconoscimento, dimostrino di essere affetti da minorazioni o malattie  invalidanti di cui alle tabelle indicative delle percentuali di  invalidità approvate con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio  1992 ed eventuali successive modificazioni;
c)       il genitore o, in mancanza, il familiare esercente la patria  potestà o la tutela delle persone di cui alle precedenti lettere a) e  b) di età inferiore a 18 anni o altrimenti prive della capacità  giuridica;
d)       i soggetti appartenenti alla Comunità Europea, residenti in  Italia, purché trovantisi nelle condizioni indicate alla lettera a);
e)       i soggetti extra comunitari residenti stabilmente in Italia, trovantisi nelle condizioni indicate alla lettera a).
Possono essere ammessi come soci onorari le persone che si siano rese  altamente benemerite per servizi di eccezionale importanza in favore  della categoria dei mutilati e invalidi civili per atti compiuti  nell’interesse dell’Associazione.
Possono essere ammessi come soci sostenitori coloro che  contribuiscono a sollevare il tenore dell’Associazione con proprie  donazioni o lasciti.
Possono essere ammessi come soci simpatizzanti coloro che condividono le finalità dell’Associazione.
La domanda di ammissione a socio effettivo dev’essere presentata alla  Sede provinciale territorialmente competente corredata dai documenti  indicati nel regolamento di esecuzione del presente statuto.  L’ammissione è deliberata dal Comitato provinciale.
La qualifica di socio onorario, di socio sostenitore o di socio  simpatizzante è attribuita, su proposta del Comitato direttivo, dal  Comitato centrale.
Nei successivi articoli i mutilati e invalidi civili di cui alle  lettere a), b) e d) del presente articolo saranno indicati col termine  “disabili”.
Art. 6
(Diritti dei soci)
Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, hanno diritto di voto e sono eleggibili.
Art. 7
(Doveri dei soci)
I soci devono tenere una condotta dignitosa e osservare  scrupolosamente le norme statutarie e regolamentari, nonché le  deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Non possono svolgere attività contrastante o incompatibile con le  finalità dell’Associazione, né far parte di altre Associazioni che  svolgono attività concorrenziale con quella dell’ANMIC.
Sono tenuti al pagamento della quota sociale nei tempi e secondo le modalità indicate nel successivo articolo 8.
Art. 8
(Quota sociale)
La quota sociale per l’iscrizione all’Associazione e le modalità e i  tempi di versamento vengono determinate dal Comitato centrale.
La quota sociale, in qualunque tempo versata, ha validità fino al 31 dicembre dell’anno nel quale il versamento è effettuato.
Art. 9
(Provvedimenti disciplinari)
Ai soci responsabili di violazione dei doveri derivanti dal presente  statuto o di atti di indisciplina associativa si applicano, a seconda  della gravità del caso, i seguenti provvedimenti:
a)     ammonizione;
b)     sospensione da ogni attività associativa da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni;
c)     espulsione.
L’ammonizione ha luogo per mancanze causate da inesperienze o  comunque da fatti o atti che non arrechino gravi conseguenze  all’Associazione o agli organi sociali.
La sospensione ha luogo per constatata mancanza di disciplina  associativa, di decoro personale o per condotta scorretta che anche  indirettamente arrechino danno all’Associazione, ledano gli interessi  materiali e morali dell’Associazione stessa, dei componenti degli organi  sociali o dei soci in genere.
L’espulsione ha luogo quando il socio è recidivo nei fatti o atti di  cui al comma precedente o anche, senza la recidività, quando dette  mancanze siano così gravi da non tollerare il provvedimento transitorio,  o infine per gravi offese alla morale e al decoro personale, per  oltraggio all’Associazione o ai suoi organi sociali e per tutti quei  reati passati in giudicato comportanti la perdita dei diritti civili,  ivi compresa la perdita della cittadinanza italiana.
Altri casi di provvedimenti disciplinari potranno essere previsti dal regolamento di esecuzione del presente statuto.
Il regolamento indicherà inoltre gli organi competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari e la procedura da seguire.
Art. 10
(Perdita della qualità di socio)
La qualità di socio si perde per:
a)     cancellazione;
b)     dimissioni;
c)     morosità.
Si dà luogo alla cancellazione nel caso che il socio abbia perduto i  requisiti necessari per la sua appartenenza all’ANMIC o la sua  appartenenza sia incompatibile ai sensi del presente statuto.
Il socio che intenda rinunciare a far parte dell’Associazione deve  darne comunicazione alla Sezione territorialmente competente esponendo,  ove lo creda, i motivi della rinuncia stessa.
Il mancato rinnovo della tessera entro l’anno successivo a quello di  competenza comporta la perdita della qualità di socio. Trascorso tale  termine, il socio che non provvede a regolarizzare la sua posizione è  automaticamente cancellato.
Art. 11
(Riammissione)
Il socio che abbia perduto tale qualità può essere riammesso, purché presenti nuova domanda.
In caso di espulsione, sulla domanda di riammissione decidono gli organi statutari indicati nel regolamento.
TITOLO III
ORGANI E CARICHE SOCIALI
Art. 12
(Organi centrali e periferici)
Per il raggiungimento dei propri fini l’Associazione agisce attraverso i seguenti organi centrali e periferici:
ORGANI CENTRALI
Sono organi centrali:
il Congresso nazionale;
il Comitato centrale;
il Comitato direttivo;
il Presidente nazionale;
i vice Presidenti nazionali;
il Segretario generale;
la Consulta nazionale dei Presidenti regionali;
il Collegio dei probiviri;
il Collegio centrale dei revisori dei conti.
ORGANI PERIFERICI
Sono organi periferici:
l’Assemblea regionale;
il Comitato regionale;
il Presidente regionale;
il Collegio regionale dei revisori dei conti;
il Congresso provinciale;
il Comitato provinciale;
il Presidente provinciale;
il Collegio provinciale dei revisori dei conti.
TITOLO IV
IL CONGRESSO NAZIONALE
Art. 13
(Composizione e competenze)
Il Congresso nazionale si compone dei delegati dei soci eletti nei  Congressi provinciali. Costituisce l’organo supremo dell’Associazione.
Sono di sua esclusiva competenza:
a)    stabilire le linee programmatiche che gli organi associativi  devono svolgere per il raggiungimento dei fini istituzionali e  determinare le mete da raggiungere sui principali problemi riguardanti i  disabili;
b)     deliberare lo statuto dell’Associazione nonché le modifiche da  apportare allo stesso, con la maggioranza di almeno i due terzi dei  componenti del Congresso nazionale;
c)     eleggere il Presidente nazionale e i tre Vicepresidenti nazionali;
d)    elegge il Segretario generale ed ulteriori sei membri che,  unitamente al Presidente nazionale ed ai tre Vice presidenti nazionali,  fanno parte del Comitato direttivo;
e)    elegge ulteriori sedici membri che, unitamente al Presidente  nazionale, ai Vice Presidenti nazionali, al Segretario generale e agli  ulteriori sei componenti del Comitato direttivo, costituiscono il  Comitato centrale;
f) elegge i cinque membri del Collegio dei Probiviri;
f)    elegge i cinque membri del Collegio centrale di revisori dei conti.
Art. 14
(Congressi ordinari e straordinari)
Il Congresso nazionale si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni;  in via straordinaria ogni volta lo ritenga opportuno il Comitato  centrale.
Il Congresso nazionale è convocato immediatamente e comunque non  oltre un anno quando, per dimissioni o per altra causa, il numero dei  componenti del Comitato centrale sia ridotto a meno della metà.
Fino all’elezione dei nuovi componenti del Comitato centrale il  Presidente nazionale rimane in carica per gli affari di ordinaria  amministrazione.
Art. 15
(Convocazione)
Il Congresso nazionale è convocato dal Presidente nazionale, a  seguito di deliberazione del Comitato centrale, il quale ne sceglie la  sede, ne fissa la data e l’ordine del giorno.
La convocazione è comunicata dal Presidente nazionale a mezzo di  lettera raccomandata da indirizzare ai delegati almeno dieci giorni  prima della data fissata per la convocazione stessa.
Nel caso di Congresso straordinario, la lettera di convocazione  dev’essere inviata almeno cinque giorni prima della data suddetta.
Il Congresso è validamente costituito in prima convocazione se siano  presenti i due terzi dei soci delegati; in seconda convocazione, che può  essere fissata anche nello stesso giorno, il Congresso è validamente  costituito con la presenza della metà più uno dei delegati.
Le Sezioni provinciali partecipano al Congresso nazionale ciascuna  con un delegato per ogni 500 soci o frazione superiore a 250 soci; in  ogni caso ciascuna Sezione provinciale ha diritto ad un delegato  qualunque sia il numero dei soci.
Le Sezioni interprovinciali, ove esistano, partecipano al Congresso  con un numero di delegati pari al numero delle Province rappresentate.
Art. 16
(Presidente dell’Assemblea e Commissioni elettorali)
Il Congresso nazionale elegge nel proprio seno il Presidente e  quattro scrutatori. Al Presidente dell’Assemblea spetta di dichiarare  aperto e valido il Congresso e di nominare la Commissione elettorale,  composta da cinque delegati, e la Commissione verifica poteri, composta  da cinque delegati.
Per le nomine di cui al comma precedente, nonché per la nomina di  ogni altra Commissione che si ritenesse opportuno costituire per il  miglior svolgimento dei lavori congressuali tutti indistintamente i  delegati hanno diritto a un solo voto.
Art. 17
(Elezioni)
Le votazioni hanno luogo di regola a scrutinio palese per alzata di mano o per appello nominale.
Si ricorre allo scrutinio segreto, se richiesto dalla maggioranza dei votanti o in presenza di più liste.
Il Presidente nazionale e i componenti il Comitato centrale partecipano di diritto al Congresso nazionale con voto deliberativo.
TITOLO V
IL COMITATO CENTRALE
Art. 18
(Composizione e riunioni)
Il Comitato centrale, che rimane in carica cinque anni, è composto  dal Presidente nazionale, dai tre Vicepresidenti nazionali, dal  Segretario generale, dagli ulteriori sei componenti del Comitato  direttivo e da diciotto membri eletti dal Congresso nazionale.
Coloro che per tre volte consecutive dovessero risultare assenti senza giustificato motivo sono considerati dimissionari.
Il Comitato centrale si riunisce almeno ogni tre mesi e ogni volta lo  ritenga necessario il Presidente nazionale oppure lo richieda la metà  più uno dei membri.
Gli avvisi di convocazione, con l’indicazione del giorno e del luogo,  sono inviati a cura del Presidente nazionale almeno cinque giorni prima  a mezzo di lettera raccomandata o, in caso di urgenza, mediante avviso  telegrafico o con altro rapido mezzo di comunicazione.
Intervengono alle riunioni, con voto consultivo, i membri effettivi  del Collegio centrale dei revisori dei conti quando all’ordine del  giorno siano iscritte questioni di carattere amministrativo.
Intervengono anche, pure con voto consultivo, i componenti del  Collegio dei probiviri quando all’ordine del giorno siano iscritti  problemi di carattere disciplinare.
Art. 19
(Funzione di direzione)
Il Comitato centrale ha la direzione dell’Associazione ed esercita i  poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, secondo le norme e i  limiti fissati dallo statuto.
Art. 20
(Competenze)
Il Comitato centrale :
a)     delibera l’approvazione, entro il mese di ottobre di ogni  anno, del bilancio preventivo della Sede centrale per l’esercizio  successivo;
b)     delibera l’approvazione del conto consuntivo della Sede  centrale, entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello cui si  riferisce;
c)     delibera l’autorizzazione alla costituzione e allo scioglimento dei Comitati regionali e provinciali e interprovinciali;
d)     approva il regolamento di esecuzione del presente statuto e  ogni altro regolamento che si rendesse necessario, nonché le relative  variazioni;
e)     fissa le modalità di iscrizione e stabilisce la quota sociale e gli eventuali contributi associativi;
f)     delibera su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dal Presidente;
g)    formula la relazione quinquennale da presentare al Congresso nazionale;
h) delibera la partecipazione a organismi federativi nazionali o ad organizzazioni internazionali;
i)  può costituire Comitati consultivi per lo studio di problematiche particolari di natura tecnica e   socio-assistenziale;
l) dirime le eventuali controversie tra i Comitati regionali e quelli provinciali e interprovinciali;
m) programma le linee dell’attività associativa;
n)    delibera, su proposta del Comitato direttivo, l’eventuale costituzione di fondazioni o di altro organismo collaterale;
o)     in caso di mancata attuazione, da parte del Comitato  regionale, di atti obbligatori a termini del presente statuto o di norme  regolamentari, nomina, previa diffida a provvedere, un commissario ad acta, che cessa dall’incarico una volta adottato, nel temine che gli viene assegnato, gli atti per i quali è stato nominato.
Art. 21
(Validità delle riunioni)
Il Comitato centrale delibera sugli argomenti posti all’ordine del  giorno e su quelli eventualmente presentati da un terzo dei componenti.
Le adunanze del Comitato centrale sono valide con la presenza di  almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte  con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di  parità, prevale il voto del Presidente.
TITOLO VI
COMITATO DIRETTIVO
Art. 22
(Composizione)
Il Comitato direttivo è costituito dal Presidente nazionale, dai tre  vice Presidenti nazionali, dal Segretario generale e dagli ulteriori sei  membri eletti dal Congresso Nazionale. L’Organo resta in carica cinque  anni.
Art. 23
(Convocazione)
Il Comitato direttivo è convocato dal Presidente nazionale in via  ordinaria ogni mese e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga  opportuno o gliene venga fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi  membri. La convocazione è fatta con avviso scritto o, in caso d’urgenza,  a mezzo di telegramma o di altro rapido mezzo di comunicazione, almeno  ventiquattro ore prima.
Art. 24
(Competenze)
Il Comitato direttivo:
a)     predispone i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione del Comitato centrale;
b)     predispone schemi di regolamenti associativi da sottoporre al Comitato centrale;
c)     delibera su eventuali ricorsi presentati dal personale della  Sede centrale contro provvedimenti adottati dal Presidente nazionale;
d)     delibera, in caso di urgenza e con riserva di ratifica da  parte del Comitato centrale nella sua prima adunanza, i provvedimenti di  competenza del Comitato centrale di cui ai punti c), e) ed l) dell’art. 20;
e)     designa i rappresentanti di categoria in seno agli organi  centrali dello Stato, degli Enti pubblici e degli enti privati operanti a  livello centrale, in ottemperanza alle disposizioni del decreto  Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978;
f)     assegna, su proposta del Presidente nazionale, le deleghe ai componenti del Comitato direttivo;
g)     modifica, sostituisce e revoca, su proposta del Presidente nazionale, le deleghe assegnate.
TITOLO VII
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Art. 25
(Rappresentanza legale)
Il Presidente nazionale e i Vicepresidenti nazionali, eletti dal  Congresso nazionale, durano in carica cinque anni e possono essere  rieletti.
Il Presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell’Associazione a tutti gli effetti di legge.
Per l’istituzione dei giudizi nell’interesse dell’Associazione e per  resistere nei giudizi intentati contro la medesima, il Presidente deve  essere preventivamente autorizzato dal Comitato centrale. In caso di  urgenza il Presidente nazionale ha la facoltà di avvalersi dei poteri  conferitigli dal seguente comma.
Per resistere nei giudizi, nei provvedimenti conservativi, cautelari o  possessori l’autorizzazione preventiva non è necessaria; tuttavia in  questi casi il Presidente nazionale è tenuto ad informare alla prima  riunione il Comitato centrale.
Per l’istituzione dei giudizi in ambito provinciale e per resistere  nei giudizi stessi si osservano le disposizioni previste dall’art. 42.
Il Presidente nazionale delibera sulle questioni riguardanti il  personale della sede centrale e adotta in caso di urgenza e con riserva  di ratifica da parte del Comitato direttivo i provvedimenti di  competenza di quest’ultimo.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Presidente nazionale delega le funzioni ad uno dei Vice Presidenti Nazionali;
In caso di dimissioni o di sopravvenuto impedimento permanente del  Presidente nazionale, le relative funzioni sono esercitate dal  Vicepresidente nazionale vicario, che rimane in carica fino alla  convocazione del Congresso nazionale.
Convoca l’Assemblea dei Presidenti provinciali nei casi in cui sia  necessario procedere alla assunzione di deliberazioni che attengono alla  attuazione di iniziative associative di carattere generale e che  riguardano questioni organizzative nazionali.
TITOLO VIII
LA CONSULTA DEI PRESIDENTI REGIONALI
Art. 26
(Composizione e competenze)
La Consulta nazionale è costituita dai Presidenti dei Comitati  regionali e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Ha il compito di esprimere pareri su questioni di carattere generale sottoposte al suo esame.
Si riunisce, su convocazione del Presidente nazionale o di un suo  delegato, almeno due volte l’anno o ogni qualvolta il Presidente  nazionale lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un  terzo dei suoi componenti.
TITOLO IX
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 27
(Composizione)
Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due  supplenti eletti dal Congresso nazionale. Il Collegio dei probiviri  nomina il Presidente nel proprio seno.
I membri dei Collegio dei probiviri durano in carica cinque anni.
La carica di componente del Collegio dei probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.
I membri del Collegio dei probiviri partecipano con voto consultivo  alle sedute del Comitato centrale nei casi indicati nell’articolo 18,  sesto comma.
Le competenze del Collegio dei probiviri saranno stabilite col regolamento di esecuzione del presente statuto.
TITOLO X
COLLEGIO CENTRALE DI REVISORI DEI CONTI
Art. 28
(Composizione)
Il Collegio centrale dei revisori dei conti, costituito da tre membri  effettivi e due supplenti, è eletto dal Congresso nazionale; dura in  carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti.
La carica di membro del Collegio centrale dei revisori dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.
I membri del Collegio centrale dei revisori dei conti partecipano con  voto consultivo alle sedute del Comitato centrale nei casi indicati  nell’articolo 18, quinto comma.
 
Art. 29
(Competenze)
Il Collegio centrale dei revisori dei conti ha il compito di  provvedere al riscontro degli atti di gestione, di accertare la regolare  tenuta dei libri e delle scritture contabili, di esaminare il bilancio  preventivo, redigendo apposite relazioni, e di effettuare verifiche di  cassa.
In sede di approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, presenta al Comitato centrale le relazioni redatte.
TITOLO XI
L’ASSEMBLEA REGIONALE
Art. 30
(Composizione)
L’Assemblea regionale è composta dai delegati dei soci eletti nei  Congressi provinciali ed è presieduta dal Presidente provinciale più  anziano di carica nell’ambito della Regione.
Ogni Sezione provinciale elegge un delegato per ogni 500 soci  iscritti o frazione superiore a 250. La Sezione che ha un numero di soci  inferiore a 250 ha comunque diritto ad eleggere un delegato.
L’Assemblea regionale non è costituita per le Province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 31
(Competenze)
L’Assemblea regionale ha le seguenti competenze:
a)     individuare le linee programmatiche delle strategie politico-associative da perseguire in ambito regionale;
b)     eleggere i cinque membri del Collegio regionale dei revisori dei conti, di cui tre effettivi e due supplenti.
Nelle riunioni dei Presidenti regionali sono convocati anche i Presidenti ANMIC delle Province autonome di Trento e Bolzano.
TITOLO XII
IL COMITATO REGIONALE
Art. 32
(Composizione)
Il Comitato regionale è costituito dai Presidenti provinciali e da  due rappresentanti delle Sedi dislocate nella Regione designati dai  rispettivi Comitati provinciali.
Alle sue riunioni può partecipare anche un rappresentante del Comitato centrale designato dal Presidente nazionale.
Il Comitato regionale, nella sua prima riunione, elegge tra i propri componenti il Presidente e uno o due Vicepresidenti.
Alle riunioni del Comitato regionale intervengono, con voto  consultivo, i membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti  quando all’ordine del giorno vi siano questioni di carattere  amministrativo.
Il Comitato regionale si riunisce almeno ogni quattro mesi e ogni  volta che il Presidente lo ritenga necessario oppure lo richieda la metà  più uno dei componenti.
Il Comitato regionale, di norma, ha sede nella città capoluogo di Regione, presso i locali della Sede provinciale ANMIC.
I costi del funzionamento saranno ripartiti tra le Sedi provinciali.
Iniziative di carattere straordinario potranno essere finanziate con  proventi diversi, quali contributi della Sede centrale, della Regione e  degli Enti locali.
Le convocazioni del Comitato regionale devono essere contestualmente inviate anche alla Direzione generale dell’ANMIC.
La carica di Presidente regionale è incompatibile con quella di membro del Comitato centrale.
Art. 33
(Competenze)
Il Comitato regionale delibera:
a)     la costituzione di un Comitato tecnico;
b)     l’applicazione delle linee programmatiche stabilite  dall’Assemblea coordinando, in ambito regionale, il programma delle  attività e delle iniziative da adottare;
c)     l’approvazione entro il mese di novembre del bilancio  preventivo per l’esercizio successivo, ripartendone i costi di  funzionamento fra le sedi provinciali;
d)     l’approvazione del bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce;
e)     la nomina di propri rappresentanti nella consulta regionale e in qualsiasi altro organismo cui fossero richiesti;
f)     la nomina di propri rappresentanti negli organismi rappresentativi regionali.
g)     la costituzione, ove ne ravvisi la necessità, di un Comitato esecutivo, determinandone la composizione e le competenze;
h)    nel caso di mancata adozione, da parte di un Comitato  provinciale, di atti obbligatori a termine del presente statuto o del  relativo regolamento di esecuzione, nomina, previa diffida a provvedere,  un commissario ad acta, che cessa dall’incarico una volta adottato, nel termine che gli viene assegnato, gli atti per i quali è stato nominato;
i)      dirimere le eventuali controversie tra i Comitati provinciali;
j)      decidere, in prima istanza, sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dai Comitati provinciali;
k)    decidere, in unico grado, sui ricorsi presentati dal personale  delle sedi provinciali contro i provvedimenti adottati dai Comitati  provinciali;
l)      decidere su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dal Presidente regionale.
Il Comitato regionale ha la responsabilità legale e amministrativa  relativamente alle funzioni esercitate e non può assumere impegni  finanziari oltre i limiti delle disponibilità del proprio bilancio.
TITOLO XIII
IL PRESIDENTE REGIONALE
Art. 34
(Competenze)
Il Presidente regionale ha la rappresentanza dell’Associazione in  ambito regionale. Garantisce, in tale ambito, l’osservanza delle linee  programmatiche stabilite dagli organi centrali.
Convoca l’Assemblea regionale;
Convoca il Comitato regionale e ne propone l’ordine del giorno;
Convoca, ove esista, il Comitato esecutivo ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque ogni tre mesi;
Dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato regionale;
E’ responsabile dell’attuazione delle linee programmatiche deliberate dal Comitato regionale.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente regionale è sostituito da uno dei Vicepresidenti, da lui delegato.
TITOLO XIV
IL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 35
(Costituzione)
Il Collegio regionale dei revisori dei conti, costituito da tre  membri effettivi e due supplenti, è eletto dall’Assemblea regionale,  dura in carica cinque anni; i suoi membri possono essere rieletti.
La carica di membro del Collegio regionale dei revisori dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.
I membri del Collegio regionale dei revisori dei conti partecipano,  con voto consultivo, alle sedute del Comitato regionale quando  all’ordine del giorno siano iscritte questioni di carattere  amministrativo.
Art. 36
(Competenze)
Il Collegio regionale dei revisori dei conti ha il compito di  provvedere al riscontro degli atti di gestione, di accertare la regolare  tenuta dei libri e delle scritture contabili, di esaminare il bilancio  preventivo e consuntivo redigendo apposite relazioni e di effettuare  verifiche di cassa.
In sede di approvazione del bilancio preventivo e del bilancio  consuntivo presenta al Comitato regionale le rispettive relazioni.
TITOLO XV
IL CONGRESSO PROVINCIALE
Art. 37
(Congressi ordinari e straordinari)
Il Congresso provinciale si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni. Si riunisce in via straordinaria :
a)     nel caso di dimissioni di almeno la metà dei componenti il Comitato provinciale;
b)     quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei soci iscritti;
c)     per l’elezione dei delegati al Congresso nazionale straordinario e alle Assemblee regionali;
d)     tutte le volte che il Comitato centrale lo riterrà necessario.
Il Congresso provinciale stabilisce le linee programmatiche da attuare in ambito provinciale, in conformità a quelle nazionali.
Art. 38
(Convocazioni)
Hanno diritto a partecipare al Congresso provinciale i soci della  Provincia che risultino in regola con il pagamento della quota sociale  almeno 60 giorni prima della data della delibera di convocazione.
Il Congresso è convocato dal Presidente del Comitato provinciale  mediante avviso da inviare almeno dieci giorni prima della convocazione  ai soci residenti nella Provincia.
Il Congresso provinciale elegge:
a)     il Presidente provinciale e il Vicepresidente;
b)     da cinque a diciannove membri che insieme al Presidente  provinciale e al Vicepresidente costituiscono il Comitato provinciale;
c)     i delegati al Congresso nazionale e alle Assemblee regionali;
d)     il Collegio provinciale dei revisori dei conti.
Il Congresso è valido in prima convocazione quando siano presenti la  metà più uno dei soci effettivi; in seconda convocazione qualunque sia  il numero degli intervenuti. La seconda convocazione può aver luogo  anche ad un’ora di distanza dalla prima purché ciò sia previsto  nell’avviso di convocazione.
E’ ammessa la votazione per delega; ogni socio non può portare più di tre deleghe.
Al Congresso partecipa un rappresentante della Sede centrale designato dal Comitato direttivo.
TITOLO XVI
IL COMITATO PROVINCIALE
Art. 39
(Composizione e competenze)
Il Comitato provinciale è eletto dal Congresso provinciale ed è  composto da sette a ventuno membri eletti fra i soci residenti nella  Provincia ed aventi diritto al voto.
I componenti del Comitato provinciale durano in carica cinque anni e  possono essere rieletti. Coloro che senza giustificato motivo si  assentano per tre sedute consecutive sono dichiarati dimissionari.
Il Comitato provinciale:
a)     delibera sui bilanci preventivo e consuntivo;
b)     tutela gli interessi morali ed economici dei disabili nella  circoscrizione provinciale secondo le direttive degli organi centrali;
c)     presta ogni utile collaborazione che sia richiesta dagli  organi periferici dello Stato e dagli Enti locali per l’attuazione di  provvidenze intese all’assistenza sanitaria, all’orientamento, alla  formazione e alla qualificazione professionale dei disabili;
d)     studia i problemi che interessano la categoria nella  circoscrizione provinciale segnalando al Comitato regionale la necessità  e le prospettive di intervento;
e)     istituisce , ove ne ravvisi l’opportunità, in uno o più Comuni  non capoluoghi di Provincia, Sezioni o Delegazioni sezionali che  rappresentino punto di riferimento spontaneo, diretti a soddisfare le  reali esigenze della categoria;
f)     adotta ogni altro provvedimento demandato ad esso dallo statuto o dal regolamento;
g)     delibera sulle questioni concernenti il personale della sede provinciale;
h)    adotta gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti  di quei soci che si siano resi responsabili di violazioni dello Statuto e  delle norme regolamentari;
i) dirime eventuali controversie insorte tra i soci;
l) designa i rappresentanti di categoria in seno agli organi  periferici dello Stato, degli Enti pubblici e privati operanti a livello  locale, in ottemperanza alle disposizioni del decreto del Presidente  della Repubblica del 23 dicembre 1978;
m) può promuovere la costituzione di cooperative sociali e aderire a quelle già costituite.
Art. 40
(Riunioni)
Il Comitato provinciale si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente quando :
a)     il Presidente lo ritenga opportuno;
b)     ne venga fatta richiesta dalla metà più uno dei suoi componenti;
c)     ne sia fatta richiesta dal Comitato centrale o dal Comitato regionale.
Art. 41
(Commissario straordinario)
Qualora, in conseguenza di dimissioni o per altra causa, il Comitato  provinciale abbia perduto la metà dei propri membri elettivi, esso è da  considerarsi sciolto e si procede alla convocazione di un nuovo  Congresso, che dovrà essere indetto non oltre un anno dallo  scioglimento.
In attesa del rinnovo del Comitato provinciale, le relative funzioni  sono esercitate da un Commissario straordinario nominato dal Comitato  centrale su proposta del Presidente nazionale.
Art. 42
(Autonomia del Comitato provinciale)
Il Comitato provinciale opera in regime di autonomia rispetto agli  organi centrali, ma conforma la sua azione alle direttive programmatiche  del Comitato centrale e a quelle del Comitato regionale.
Il Comitato provinciale ha la responsabilità legale e amministrativa  relativamente alle funzioni esercitate e non può assumere impegni  finanziari oltre i limiti delle disponibilità del bilancio della Sede  provinciale.
Per l’istituzione dei giudizi nell’interesse della Sede provinciale e  per resistere nei giudizi intentati contro la Sede stessa il Presidente  provinciale dev’essere preventivamente autorizzato dal Comitato  provinciale e deve informare il Comitato centrale e il Comitato  regionale.
TITOLO XVII
IL PRESIDENTE PROVINCIALE
Art. 43
(Competenze)
Il Presidente del Comitato provinciale rimane in carica cinque anni e può essere rieletto dal Congresso provinciale.
Il Presidente del Comitato provinciale :
a)     convoca il Comitato stesso e fissa l’ordine del giorno delle adunanze;
b)     cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato;
c)     assicura il coordinamento delle attività del Comitato  provinciale e delle Delegazioni sezionali con le direttive emanate dagli  organi centrali dell’Associazione e dal Comitato regionale.
In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
Il Presidente provinciale, unitamente al Comitato provinciale, è  responsabile del mancato versamento, senza giustificato motivo, della  parte delle quote sociali spettanti alla Direzione nazionale e al  Comitato regionale.
In caso di mancato adempimento di cui al precedente comma e dopo  sollecitazioni a provvedere rivolte dalla Direzione nazionale, il  Comitato centrale adotta il provvedimento di decadenza del Comitato  provinciale, i cui componenti non sono più eleggibili.
TITOLO XVIII
SEZIONI COMUNALI – INTERCOMUNALI
DELEGAZIONI COMUNALI
Art. 44
(Nomina)
Le Sezioni e le Delegazioni comunali sono emanazione della Sezione  provinciale, non hanno autonomia amministrativa e sorgono su decisione  del Comitato provinciale.
A dirigerle è nominato, con delibera del Comitato provinciale, il  socio che offra gratuitamente un adeguato riferimento operativo, per  attuare prestazioni volontarie e gratuite, per meglio concorrere al  raggiungimento degli scopi associativi nell’interesse della categoria.
TITOLO XIX
IL COLLEGIO PROVINCIALE DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 45
(Costituzione)
Il Collegio provinciale dei revisori dei conti, costituito da tre  membri effettivi e due supplenti, anche non soci, è eletto dal Congresso  provinciale, dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere  rieletti.
La carica di membro del Collegio provinciale dei revisori dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.
I membri del Collegio provinciale dei revisori dei conti partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Comitato provinciale.
 
Art. 46
(Competenze)
Il Collegio provinciale dei revisori dei conti ha il compito di  provvedere al riscontro degli atti di gestione, di accertare la regolare  tenuta dei libri e delle scritture contabili, di esaminare il bilancio  preventivo e consuntivo redigendo apposite relazioni e di effettuare  verifiche di cassa.
In sede di approvazione del bilancio preventivo e del bilancio  consuntivo presenta al Comitato provinciale le rispettive relazioni.
TITOLO XX
IL PATRIMONIO SOCIALE
Art. 47
(Beni patrimoniali e finanziari)
Il patrimonio dell’Associazione è unico ed è costituito dai beni  mobili e immobili, lasciti, donazioni o diritti, azioni o ragioni  appartenenti all’Ente sotto qualsiasi titolo e dovunque esistenti.
Le entrate finanziarie dell’Associazione sono costituite da:
a)     quote associative e altri contributi o sottoscrizioni varie;
b)     proventi eventuali di qualsiasi altra natura compresi i contributi dello Stato, di Enti pubblici e privati;
c)     proventi dalla rendita di beni mobili o immobili di proprietà dell’Associazione.
I servizi di tesoreria sono esplicati da un Istituto di credito  prescelto dal Comitato centrale, per la Sede centrale, dai Comitati  regionali per le Sedi regionali e dai Comitati provinciali per le Sedi  provinciali.
L’Associazione può acquistare beni mobili e immobili, vendere o  permutare immobili, accettare donazioni, promuovere la costituzione di  società, assumere partecipazioni azionarie, stipulare contratti di fitto  e di locazione, chiedere concessioni, licenze e permessi, assumere la  gestione di servizi, compiere ogni operazione di carattere economico  purché inerenti agli scopi associativi e intrapresa nell’interesse dei  disabili.
L’acquisto, la vendita o la permuta di immobili e l’accettazione di  donazioni sono di esclusiva competenza del Presidente nazionale, previa  delibera del Comitato centrale.
Il Presidente può, di volta in volta, delegare un membro del Comitato  direttivo a compiere le operazioni di cui al comma precedente.
Le donazioni fatte specificatamente a favore di una Sede provinciale  possono essere accettate anche dal Presidente provinciale. In caso di  successiva vendita degli immobili oggetto di donazioni, il Presidente  nazionale dev’essere autorizzato dal Comitato centrale.
Art. 48
(Proventi di gestione)
I proventi di gestione non possono essere distribuiti tra i soci  neppure in forma indiretta, ma devono essere impiegati in iniziative  tendenti ad offrire ai soci la maggiore assistenza possibile anche a  livello locale, oppure in progetti intesi a un progressivo miglioramento  della struttura e dell’operatività dell’Associazione.
Art. 49
(Scioglimento dell’Associazione)
Nel caso in cui il patrimonio sociale sia divenuto insufficiente  rispetto agli scopi, il Congresso nazionale, convocato in seduta  straordinaria, può deliberare lo scioglimento dell’Associazione con la  maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.
Nella stessa seduta è nominato uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione è devoluto,  con le modalità che saranno stabilite nell’atto di scioglimento, ad  altre Associazioni di promozione sociale, ovvero destinato a fini di  pubblica utilità, conformi allo spirito e agli scopi dell’Associazione.
Art. 50
(Norme finali)
L’esercizio sociale inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Norme esecutive del presente statuto saranno stabilite con regolamento.
Il presente statuto sostituisce quello attualmente in vigore.